Il quesito referendario, nella prima versione, prevedeva l'abrogazione di alcune parti del decreto legislativo n. 31/2010 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.), che riporto ancora in colore giallo (parti che sono state tutte abrogate dal decreto-legge n. 34/2011; aggiungo inoltre, in colore verde, le parti che sono state modificate o inserite dal decreto-legge n. 34/2011, articolo 5, rispetto a quelle che il referendum non intendeva abrogare):
Articolo 1 - Oggetto
1. Con il presente decreto [si disciplinano:] si attua il riassetto della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e si definiscono:
a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nonché per l'esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;
b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;
c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;
[a) la localizzazione del Deposito nazionale] d) la disciplina della localizzazione del Deposito nazionale, [incluso in un Parco Tecnologico] connesso ad un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse e future di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;
[b)] e) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico;
[c) i benefici economici relativi] f) le misure compensative relative alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;
g) un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare;
h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.
Articolo 2 - Definizioni
1. [Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini del presente decreto si definisce:] Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «Agenzia»: ...[omissis];
b) «area idonea»: ...[omissis];
c) «sito»: ...[omissis];
[b)] d) «Conferenza unificata»: ...[omissis];
e) «impianti nucleari»: ...[omissis];
f) «operatore»: ...[omissis];
[c)] g) «AEIA»: ...[omissis];
[d)] h) «AEN-OCSE»: ...[omissis];
[e)] i) «deposito nazionale»: è il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e della pregressa gestione di impianti nucleari ed all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla pregressa gestione di impianti nucleari;
l) «strategia nucleare»: ...[omissis].
[f) «decommissioning»: l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, fino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.]
Articolo 3 - [Documento programmatico] Strategia del Governo in materia nucleare
1. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che puo' avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di decommissioning degli impianti dismessi.] Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta un documento programmatico, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare. Il documento indica la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare, gli interventi in materia di ricerca e formazione, valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica, riduzione delle emissioni inquinanti ed emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione.
2. La Strategia nucleare costituisce... [omissis].
3. La Strategia nucleare indica, in particolare:
a) ...[omissis];
[omissis]
l) ...[omissis].
TITOLO II [articoli da 4 a 24, ndr]
Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti
Articolo 26 - Sogin S.p.A.
La Sogin S.p.A., ... [omissis], è il soggetto responsabile della disattivazione degli impianti a fine vita, ... [omissis]. A tal fine:
a) gestisce le attività finalizzate alla localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi dell'articolo 25;
b) cura le attività connesse al procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
c) provvede alla realizzazione ed all'esercizio del Parco Tecnologico;
d) riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'articolo 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti, calcolate ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo;
e) promuove diffuse e capillari campagne di informazione e comunicazione alla popolazione in ordine alle attività da essa svolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti.
2. Lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 è sottoposto al controllo ed alla vigilanza dell'Agenzia e, limitatamente a quelle di cui alla lettera d), anche al controllo ed alla vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
Articolo 27 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico
1. [La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendone contestualmente un ordine di idoneita' sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonche' un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso] Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'articolo 9, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo al contempo un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonche' un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso.
2. Il progetto preliminare di massima contiene... [omissis]:
a)... [omissis];
[omissis]
i)... [omissis].
3. La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare di massima e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati... [omissis].
4. Entro... [omissis] la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale... [omissis] e e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed alle misure compensative di cui all'articolo 30, comma 2.
5. ... [omissis].
[omissis]
10. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa,... [omissis]. Si applica quanto previsto dall'articolo 12. L'Agenzia vigila... [omissis].
11. ... [omissis].
[omissis]
17. ... [omissis].
Articolo 29 - Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato
1. ... [omissis].
Articolo 30 - Misure compensative
1. l fine di massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, e' riconosciuto al territorio circostante il relativo sito un contributo di natura economica [. Il contributo di cui al presente comma e' destinato per il 10 per cento alla provincia o alle province nel cui territorio e' ubicato il sito, per il 55 per cento al comune o ai comuni nel cui territorio e' ubicato il sito e per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli il cui territorio ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 chilometri dal centro dell'edificio Deposito.] riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti.
2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 e' posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo e' ripartito secondo quanto previsto all'articolo 23 comma 4.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.
4. Le modalità di trasferimento dei contributi agli enti locali interessati sono regolate da una specifica convenzione da stipulare con la Sogin S.p.A.
5. Gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai precedenti commi sono tenuti a riversare una quota percentuale degli stessi, ... [omissis].
Articolo 31 - Campagna di informazione
[omissis]
Articolo 32 - Realizzazione
[omissis]
Articolo 33 - Sanzioni penali
[omissis]
Articolo 34 - Sanzioni amministrative
[omissis]
Articolo 35 - Abrogazioni
1. [Sono abrogate le seguenti disposizioni:] Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) [articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;] articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
b) [art. 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239.] articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.
2. Le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 si applicano in quanto compatibili con il presente decreto. [comma abrogato dal decreto-legge n. 34/2011]
Questo è quello che sono riuscita a ricostruire. Ma non finisce qui...