venerdì 24 giugno 2011

Sanzioni a chi non guida in modo ecocompatibile

In realtà non è così (per il momento). In ogni caso, il Ministro dello sviluppo economico ci informa su come dobbiamo comportarci con il nostro veicolo leggero, perché una guida ecocompatibile ed una corretta manutenzione dell'autovettura consentono di ridurre i consumi di carburante e le emissioni di anidride carbonica, il principale gas serra prodotto dalle attività umane; una guida adeguata migliora anche la sicurezza stradale.

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 20 maggio 2011 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 142 del 21-6-2011, supplemento ordinario n. 151) approva una guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di anidride carbonica; inoltre, pubblica le informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2, per marca di auto e per modello, destinate ai consumatori che si accingono ad acquistare autovetture nuove.

Il decreto recepisce la direttiva europea 1999/94/CE e applica il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, concernente la disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

I dieci consigli per una guida ecocompatibile sono:

1. Accelerare gradualmente

2. Inserire al piu' presto la marcia superiore

3. Mantenere una velocita' moderata e il piu' possibile uniforme

4. Guidare in modo attento e morbido evitando brusche frenate e cambi di marcia inutili

5. Decelerare gradualmente rilasciando il pedale dell'acceleratore e tenendo la marcia innestata

6. Spegnere il motore quando si puo', ma solo a veicolo fermo

7. Mantenere la pressione di gonfiaggio degli pneumatici entro i valori raccomandati

8. Rimuovere porta-sci o portapacchi subito dopo l'uso e trasportare nel bagagliaio solo gli oggetti indispensabili mantenendo il veicolo, per quanto possibile, nel proprio stato originale

9. Utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario

10. Limitare l'uso del climatizzatore

Per una corretta manutenzione del veicolo, invece:

1. Curare la manutenzione del veicolo eseguendo i controlli e le registrazioni previste dalla casa costruttrice. In particolare, cambiare l'olio al momento giusto e smaltirlo correttamente.

2. Controllare periodicamente la pressione di gonfiaggio quando gli pneumatici sono freddi, almeno una volta al mese e prima di lunghi percorsi. Pressioni di esercizio troppo basse aumentano significativamente i consumi di carburante in quanto diventa maggiore la resistenza al rotolamento. In tali condizioni, inoltre, lo pneumatico e' soggetto ad un'usura piu' rapida e ad un deterioramento delle prestazioni.

3. Variazioni delle dimensioni degli pneumatici, possono alterare le prestazioni originali.

4. Utilizzare gli pneumatici invernali solo nelle stagioni in cui le condizioni climatiche li rendono necessari in quanto essi causano un incremento dei consumi di carburante oltre che del rumore di rotolamento.

5. Non viaggiare in condizioni di carico gravose: il peso del veicolo ed il suo assetto influenzano fortemente i consumi e la stabilita' del veicolo. Ricordare che e' vietato superare la massa massima complessiva del veicolo indicata sul libretto di circolazione (veicolo sovraccarico).

6. Togliere portapacchi o portasci dal tetto al termine del loro utilizzo. Questi accessori, infatti, come altre modifiche della carrozzeria quali spoiler o deflettori, peggiorano l'aerodinamica del veicolo influendo negativamente sui consumi di carburante.

7. Evitare di viaggiare con i finestrini aperti in quanto cio' determina un effetto negativo sull'aerodinamica del veicolo e, conseguentemente, sui consumi di carburante.

8. Utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario. Il lunotto termico del veicolo, i proiettori supplementari, i tergicristalli, la ventola dell'impianto di riscaldamento, assorbono una notevole quantita' di corrente, provocando di conseguenza un aumento del consumo di carburante.

9. L'utilizzo del climatizzatore incrementa sensibilmente i consumi, anche del 25% in certe condizioni. Pertanto, quando la temperatura esterna lo consente, evitarne l'uso ed utilizzare preferibilmente gli aeratori.

Sempre a proposito di stile di guida:

1. Dopo l'avviamento del motore e' consigliabile partire subito e lentamente, evitando di portare il motore a regimi di rotazione elevati. Non far riscaldare il motore a veicolo fermo, ne' al regime minimo ne' a regime elevato: in queste condizioni infatti il motore si scalda piu' lentamente, aumentando consumi, emissioni ed usura degli organi meccanici.

2. Evitare manovre inutili quali colpi di acceleratore quando si e' fermi al semaforo o prima di spegnere il motore. Questo tipo di manovre, infatti, provoca un aumento dei consumi e dell'inquinamento.

3. Spegnere il motore in caso di sosta o di fermata.

4. Selezione delle marce: passare il piu' presto possibile alla marcia piu' alta (compatibilmente alla regolarita' di funzionamento del motore ed alle condizioni di traffico) senza spingere il motore ad elevati regimi sui rapporti intermedi. Utilizzare marce basse ad elevati regimi per ottenere accelerazioni brillanti comporta un sensibile aumento dei consumi, delle emissioni inquinanti e dell'usura del motore.

5. Velocita' del veicolo: il consumo di carburante aumenta esponenzialmente all'aumentare della velocita'. Si rende, pertanto, necessario mantenere una velocita' moderata e il piu' possibile uniforme, evitando frenate e riprese superflue che provocano un incremento del consumo di carburante e delle emissioni. Il mantenimento di un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che precede favorisce un'andatura regolare.

6. Accelerazione: accelerare violentemente bruscamente penalizza notevolmente i consumi e le emissioni. Si consiglia, pertanto, qualora le condizioni di marcia lo consentano, di accelerare con gradualita'.

7. Decelerazione: decelerare, preferibilmente, rilasciando il pedale dell'acceleratore e tenendo la marcia innestata, facendo attenzione ad evitare il fuori giri per non danneggiare il motore (in questa modalita' il motore non consuma combustibile, se dotato del dispositivo "cut-off").

Non sono per il momento previste sanzioni per chi guida in maniera non ecocompatibile né si è obbligati all'acquisto di quote di CO2, qualora si produca più CO2 di quella pubblicata nelle tabelle allegate al decreto.

Nessuno, comunque, ci invita ancora all'uso dei mezzi pubblici e alla condivisione dei veicoli leggeri (car sharing). Forse non siamo del tutto in emergenza...

giovedì 23 giugno 2011

Il Governo vuole (?) risollevare l'Italia...

Il Governo vara una legge per risollevare l'Italia, economicamente e socialmente: si tratta del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2011). Lo fa in attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale. L'articolo citato prevede infatti la possibilità di effettuare interventi definiti «speciali», aventi finalità di promozione dello sviluppo economico e della coesione economica, sociale e territoriale oltre che di rimozione degli squilibri economici e sociali nelle diverse realtà territoriali. Di tutto questo, si occuperà un Ministro che sarà appositamente delegato.

Il decreto legislativo viene emanato senza che ancora vi sia un'idea su quali azioni intraprendere, pertanto definisce soltanto delle linee di azione, demandando ad altri atti e documenti le disposizione specifiche.

I documenti previsti sono: il Documento di economia e finanza (che determina l'ammontare delle risorse da destinare ai finanziamenti), la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (che indica gli obiettivi in vista del graduale conseguimento dei livelli delle prestazioni e dei relativi costi, affinché siano uniformi sul territorio), il Documento di indirizzo strategico (che viene elaborato e adottato con delibera del Comitato interministeriale di programmazione economica - CIPE - entro il mese di ottobre che precede ogni ciclo pluriennale di programmazione e che definisce obiettivi, criteri, modalità, tempi, risultati attesi e meccanismi premiali e sanzionatori), il Contratto istituzionale di sviluppo (tra Ministro delegato e regioni per la gestione dei finanziamenti), la Relazione (redatta dal Ministro delegato) di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti.

La novità che il decreto introduce è sicuramente quella di individuare e valutare gli obiettivi sulla base di indici misurabili e, quindi, di verificare i risultati ottenuti. Sono così anche previsti incentivi e sanzioni (anch'essi ancora da definire) che, speriamo, riguardino anche i politici incaricati con il contratto sopra citato.

Le risorse da destinare agli interventi saranno depositate in un Fondo per lo sviluppo e la coesione (che altro non è che il Fondo per le aree sottoutilizzate, a cui viene cambiato il nome) e l'ammontare di dette risorse verrà stabilito annualmente attraverso la promulgazione della Legge di stabilità (che ha sostituito la Legge finanziaria, in seguito alle nuove disposizioni introdotte dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Legge di contabilità e finanza pubblica).

venerdì 10 giugno 2011

Il referendum sul nucleare (terza e ultima parte... spero!)

Il nuovo quesito referendario propone l'abrogazione dei commi 1 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34/2011, quell'articolo di cui ho parlato nei precedenti post, che abrogava le norme di cui si chiedeva l'abrogazione nella precedente formulazione del quesito referendario... è chiaro?
I commi 1 e 8, infatti, prevedono un'abrogazione temporanea di dette norme, perché riportano:

1. Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare.

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica nazionale,... [omissis].

Sul sito del Ministero dell'Interno non è ancora pubblicato il nuovo quesito referendario.
Si riesce invece a trovarlo nel sito della Corte Suprema di Cassazione.

giovedì 9 giugno 2011

Il referendum sul nucleare (parte seconda)

Il quesito referendario, nella prima versione, prevedeva l'abrogazione di alcune parti del decreto legislativo n. 31/2010 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.), che riporto ancora in colore giallo (parti che sono state tutte abrogate dal decreto-legge n. 34/2011; aggiungo inoltre, in colore verde, le parti che sono state modificate o inserite dal decreto-legge n. 34/2011, articolo 5, rispetto a quelle che il referendum non intendeva abrogare):

Articolo 1 - Oggetto
1. Con il presente decreto [si disciplinano:] si attua il riassetto della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e si definiscono:
a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nonché per l'esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;
b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;
c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;
[a) la localizzazione del Deposito nazionale] d) la disciplina della localizzazione del Deposito nazionale, [incluso in un Parco Tecnologico] connesso ad un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse e future di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;
[b)] e) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico;
[c) i benefici economici relativi] f) le misure compensative relative alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;
g) un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare;
h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.

Articolo 2 - Definizioni
1. [Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini del presente decreto si definisce:] Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «Agenzia»: ...[omissis];
b) «area idonea»: ...[omissis];
c) «sito»: ...[omissis];
[b)] d) «Conferenza unificata»: ...[omissis];
e) «impianti nucleari»: ...[omissis];
f) «operatore»: ...[omissis];
[c)] g) «AEIA»: ...[omissis];
[d)] h) «AEN-OCSE»: ...[omissis];
[e)] i) «deposito nazionale»: è il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e della pregressa gestione di impianti nucleari ed all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla pregressa gestione di impianti nucleari;
l) «strategia nucleare»: ...[omissis].
[f) «decommissioning»: l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, fino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.]

Articolo 3 - [Documento programmatico] Strategia del Governo in materia nucleare
1. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che puo' avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di decommissioning degli impianti dismessi.] Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta un documento programmatico, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare. Il documento indica la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare, gli interventi in materia di ricerca e formazione, valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica, riduzione delle emissioni inquinanti ed emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione.
2. La Strategia nucleare costituisce... [omissis].
3. La Strategia nucleare indica, in particolare:
a) ...[omissis];
[omissis]
l) ...[omissis].

TITOLO II [articoli da 4 a 24, ndr]
Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti

Articolo 26 - Sogin S.p.A.
La Sogin S.p.A., ... [omissis], è il soggetto responsabile della disattivazione degli impianti a fine vita, ... [omissis]. A tal fine:
a) gestisce le attività finalizzate alla localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi dell'articolo 25;
b) cura le attività connesse al procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
c) provvede alla realizzazione ed all'esercizio del Parco Tecnologico;
d) riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'articolo 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti, calcolate ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo;
e) promuove diffuse e capillari campagne di informazione e comunicazione alla popolazione in ordine alle attività da essa svolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti.
2. Lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 è sottoposto al controllo ed alla vigilanza dell'Agenzia e, limitatamente a quelle di cui alla lettera d), anche al controllo ed alla vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Articolo 27 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico
1. [La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendone contestualmente un ordine di idoneita' sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonche' un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso] Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'articolo 9, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo al contempo un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonche' un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso.
2. Il progetto preliminare di massima contiene... [omissis]:
a)... [omissis];
[omissis]
i)... [omissis].
3. La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare di massima e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati... [omissis].
4. Entro... [omissis] la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale... [omissis] e e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed alle misure compensative di cui all'articolo 30, comma 2.
5. ... [omissis].
[omissis]
10. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa,... [omissis]. Si applica quanto previsto dall'articolo 12. L'Agenzia vigila... [omissis].
11. ... [omissis].
[omissis]
17. ... [omissis].

Articolo 29 - Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato
1. ... [omissis].

Articolo 30 - Misure compensative
1. l fine di massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, e' riconosciuto al territorio circostante il relativo sito un contributo di natura economica [. Il contributo di cui al presente comma e' destinato per il 10 per cento alla provincia o alle province nel cui territorio e' ubicato il sito, per il 55 per cento al comune o ai comuni nel cui territorio e' ubicato il sito e per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli il cui territorio ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 chilometri dal centro dell'edificio Deposito.] riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti.
2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 e' posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo e' ripartito secondo quanto previsto all'articolo 23 comma 4.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.
4. Le modalità di trasferimento dei contributi agli enti locali interessati sono regolate da una specifica convenzione da stipulare con la Sogin S.p.A.
5. Gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai precedenti commi sono tenuti a riversare una quota percentuale degli stessi, ... [omissis].

Articolo 31 - Campagna di informazione
[omissis]

Articolo 32 - Realizzazione
[omissis]

Articolo 33 - Sanzioni penali
[omissis]

Articolo 34 - Sanzioni amministrative
[omissis]

Articolo 35 - Abrogazioni
1. [Sono abrogate le seguenti disposizioni:] Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) [articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;] articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
b) [art. 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239.] articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.
2. Le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 si applicano in quanto compatibili con il presente decreto. [comma abrogato dal decreto-legge n. 34/2011]

Questo è quello che sono riuscita a ricostruire. Ma non finisce qui...

mercoledì 8 giugno 2011

Il referendum sul nucleare (parte prima)

Il terzo quesito referendario riempirà sicuramente tutta la scheda e immagino che sarà molto difficile leggerlo (e dopo lo sforzo, non si avrà sicuramente l'idea di cosa si va a votare, se non ci si è preparati bene prima). Cerco di illustrare, nello spazio di un post, gli articoli di legge che il referendum intenderebbe abrogare, riportando gli articoli di legge e le relative parti abrogate, che risulterebbero nel caso che vinca il SI'.

La prima abrogazione (indicando in colore giallo le parole da sopprimere) riguarda l'articolo 7 (strategia energetica nazionale) del decreto-legge n. 112/2008, di disposizioni urgenti per lo sviluppo economico; esso, apparirebbe così:
«[omissis]...obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;
d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione;
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
L'articolo 7 del decreto-legge n. 112/2008 è stato però abrogato con il decreto-legge n. 34/2011 (art. 5, comma 2): per questo motivo (e per gli altri che saranno riportati di seguito), il quesito referendario è stato riformulato.

Le altre abrogazioni riguardano gli articoli 25, 26 e 29 della Legge n. 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia):
Articolo 25 - Delega al Governo in materia nucleare
1. Il Governo è delegato ad adottare [omissis] uno o più decreti legislativi [omissis] recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione di misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. [omissis] Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.
2. [omissis] ...nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;
b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;
c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;
d) previsione delle modalità che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;
e) acquisizione di dati tecnico-scientifici... [omissis];
f) determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo... [omissis];
g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale... [omissis];
h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico... [omissis];
i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;
l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività,... [omissis];
m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;
n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il "decommissioning";
o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti;
p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi;
q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.
3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole "fonti energetiche rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", energia nucleare prodotta sul territorio nazionale".
5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate,... [omissis];
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica... [omissis];
7. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2".
Articolo 26 - Energia nucleare
[intero articolo abrogato, ndr]
Articolo 29 - Agenzia per la sicurezza nucleare
1. E' istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di elettricità sia da attività mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.
2. L'Agenzia è composta da... [omissis];
3. L'Agenzia svolge le funzioni... [omissis];
4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell'ambito di priorità e di indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente ed in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari... [omissis];
5. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare:
a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in riferimento alle attività di cui al comma 1 sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;
b) l'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;
c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni di esercizio siano rispettate;
d) d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste;
e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali, la trasmissione di dati, informazioni e documenti;
f) l'Agenzia emana e propone regolamenti... [omissis];
g) l'Agenzia può imporre prescrizioni e misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei medesimi soggetti alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare... [omissis] ...nonché disporre la sospensione delle attività di cui alle autorizzazioni e proporre alle autorità competenti la revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si applica... [omissis];
h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari e all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;
i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i titolari dell'autorizzazione all'esercizio o allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto dei migliori standard internazionali, fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (ATEA);
l) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie.
6. ... [omissis].
[omissis]
22. ... [omissis].
Degli articoli 25, 26 e 29 della legge n. 99/2009 sono state abrogate le parti oggetto del quesito referendario, con il decreto-legge n. 34/2011 (art. 5, comma 3): così anche per questo motivo il quesito è stato riformulato.

Per finire quest'oggi, ma riprenderò nel prossimo post, l'abrogazione riguarda anche alcune parti dell'articolo 133 del decreto legislativo n. 104/2010 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), che prevede "Materie di giurisdizione esclusiva":
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:
a) ... [omissis];
[omissis]
o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
p) ... [omissis];
[omissis]
z) ... [omissis].
Pure dell'articolo 133 del decreto legislativo n. 104/2010 sono state abrogate, con il decreto-legge n. 34/2011 (art. 5, comma 4), le parti oggetto del primo quesito referendario: così, per questo ulteriore motivo il quesito è stato riformulato.

Continua nel prossimo post...